Valore probatorio degli sms nel processo civile
di di Giovanni RossiNel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà.
A ribadire tale regola è la Cassazione respinge il ricorso di un padre separato “condannato” a pagare la sua quota di retta dell’asilo nido del figlio, sulla base di un sms nel quale aderiva all’iniziativa dell’iscrizione presa dalla madre del bambino. Per la Corte sia gli sms che le mail hanno lo stesso valore di prova che l’articolo 2712 del codice civile attribuisce alle riproduzioni informatiche.
Lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto).
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